Alberto Cagnato  
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IL PAESAGGIO E LA CONVENZIONE DISATTESA


Commento al libro curato da Annalisa Calcagno Maniglio (II)



Alberto Cagnato


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[Clicca qui per leggere la prima parte di questo testo]

 

Piani Paesaggistici Regionali e Osservatori del Paesaggio

È utile evidenziare l'intreccio con almeno altri due argomenti trattati nel libro: i Piani Paesaggistici Regionali e gli Osservatori del Paesaggio. Ai Piani Paesaggistici Regionali è dedicato il capitolo di Guido Ferrara e Giuliana Campioni riferito ai casi delle Regioni Campania e Toscana. Sono tuttavia rilevanti anche alcuni passaggi contenuti in altri capitoli come, ad esempio, in quello curato da Enrico Falqui. Nel primo si conclude che, almeno relativamente ai casi considerati: "la pianificazione paesaggistica reale praticata nelle regioni considerate […] è destinata a produrre risultati opposti alle intenzioni della Convenzione". Nel secondo, in riferimento al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Toscana (PIT), si critica il mancato "coinvolgimento delle comunità locali e della società civile […] per la definizione di un progetto condiviso di nuovo Paesaggio e sviluppo sostenibile", [essendo] partito con una visione ritenuta antitetica a quella della Convenzione". Proprio per effetto della lettura critica di questi strumenti, si ravvisa in misura maggiore la presenza della Convenzione grazie al D.Lgs. 42/2004, in particolare laddove impone l'estensione del concetto di paesaggio all'intero territorio regionale e non ai soli beni paesaggistici: nella citata analisi tecnico-normativa della Legge 14/2006, si sottolinea infatti che "Le descritte disposizioni della Convenzione hanno comportato anche la modifica delle previsioni contenute nell'articolo 149 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999: la pianificazione prima indicata quale obbligatoria per i beni e le aree tutelati ope legis e facoltativa per le aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento, è ora estesa a tutto il territorio nazionale dal dettato dell'articolo 135 del Codice".

Oltre ai ritardi e alle inadempienze nell'attuazione della Convenzione, sembra quindi aprirsi "il tema della sua impropria applicazione", ma qui subentrano considerazioni che entrano direttamente nel merito "degli strumenti urbanistici e paesaggistici e della loro attitudine rispetto ai compiti di attuazione della Convenzione". Pacificamente assodato che i Piani paesaggistici regionali riguardano sia i beni paesaggistici sia il resto del territorio, è necessario domandarsi - alla luce delle pochissime realizzazioni nei dieci anni trascorsi dalla loro introduzione ai sensi del D.lgs. n. 63 del 2008 - "se l'innesto della componente paesaggistica ad opera congiunta di Stato e Regioni nel tronco degli strumenti della pianificazione territoriale abbia dato luogo a nuovi frutti, alla rivitalizzazione di uno strumento ormai da tempo entrato nella sua fase manieristica così come l'intera filiera sottoordinata a livello provinciale e, soprattutto, comunale". Non va dimenticato infatti che si può parlare di entrata a regime di un Piano paesaggistico regionale solo quando sia stato recepito a quest'ultimo livello. In termini generali, senza pretendere di formulare giudizi ed enunciando solo il titolo di un nuovo tema da sviluppare in altra sede, sembra che la questione sia in termini di inattitudine di uno strumento sostanzialmente passivo, inteso non tanto a dare esecuzione diretta alle scelte e alle politiche del soggetto promotore e competente quanto a stabilire un sistema di regole in base alle quali stabilire l'ammissibilità o meno di interventi da parte di terzi secondo una scala gerarchica da Stato a Comuni, a prestarsi all'attuazione di un insieme di principi ed azioni che presuppongono e necessitano di una politica necessariamente proattiva come quella paesaggistica. Con questa considerazione non si intende mettere in discussione il sistema di tutela passiva che va sotto il nome di vincoli, quanto riflettere ulteriormente e da un altro angolo visuale, sulla sua efficacia rispetto alle sue stesse finalità generali. Nel meccanismo dei Piani paesaggistici è senz'altro opportuna e utile ancorché ritardataria - meglio tardi che mai - l'operazione della cosiddetta "vestizione dei vincoli", di rimozione delle ultratrentennali misure di salvaguardia con prescrizioni in positivo utili alla progettazione degli interventi riducendone il margine interpretativo discrezionale e l'indeterminatezza dei riferimenti ma, come sottolinea la curatrice, se questa tutela è sostanzialmente circoscritta e imperniata sul controllo dei soli interventi costruttivi relativi a un determinato bene, il suo contributo, pur senza dubbio necessario, non è sufficiente a garantirne il rapporto di non soluzione di continuità con l'habitat naturale e culturale di cui è espressione, riconosciutamente caratteristico del Paesaggio italiano come sottolineato nel libro con frequenti citazioni di Tomaso Montanari. Inoltre "la netta e giustificata separazione di principio e pratica tra competenze nazionali e regionali e quindi, fisicamente, tra beni paesaggistici e resto del territorio all'insegna comune di un approccio passivo, ostacola o addirittura impedisce l'applicazione di quei principi, metodi e tecniche paesaggistici che presuppongono un approccio attivo di coordinamento, condivisione e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti vale a dire, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione": Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni e, ai sensi dell'art. 118, i cittadini singoli o associati che intendono svolgere un'attività di interesse generale come quella paesaggistica secondo criteri di sussidiarietà e competenza. "In altri termini, si ripropone la logica sopra descritta negativamente di distinzione tra rappresentato (il territorio) e rappresentazione (paesaggio)". Più che di avvenuto innesto, quindi, della componente paesaggistica nel tronco della strumentazione urbanistica, si può parlare di giustapposizione delle due materie, con il solo effetto di assoggettare a doppia conformità la procedura abilitativa degli interventi da parte di terzi.

I ragionamenti relativi all'affermarsi, grazie alla Convenzione, del concetto di Paesaggio riferito all'intero territorio possono essere estesi agli Osservatori del Paesaggio, giustamente ed opportunamente individuati dalla curatrice come questione da analizzare e valutare attentamente anche per le prospettive che possono offrire. Gli Osservatori sono trattati nel libro in un capitolo specifico a cura di Massimo Quaini e di Carlo Gemignani e con presenze o citazioni in altri contributi, con particolare riferimento a quello di Mariella Zoppi. A questo proposito, si può offrire un contributo critico osservando che le considerazioni dubitative sull'efficacia in Italia di tali strumenti alla luce delle esperienze di una quindicina di anni, che emergono in misura esplicita o implicita dalla lettura, risultano fondate nella sostanza, ma non colgono in sufficiente profondità le ragioni che giustificano e determinano tale valutazione. Il ricorso a Osservatori, Laboratori o Centri del Paesaggio è previsto dalla Raccomandazione CM/Rec(2008)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle linee-guida per l'attuazione della Convenzione, emanata nel 2008, ed è motivato dalla necessità di seguire costantemente le dinamiche intense che riguardano i Paesaggi così come di creare dei centri di interscambio e condivisione delle informazioni. Autonomi o parte di dispositivi o reti allargate, sono previsti non ad una specifica scala ma a livelli diversi: locale, regionale, nazionale ed internazionale, integrati in modo da consentire la condivisione continua. In Italia, questo istituto, nella veste dell'Osservatorio nazionale per la qualità del Paesaggio, è stato introdotto fin dal 2004 con il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, precorrendo quindi i tempi della Convenzione, ma a tale solerzia, come evidenziato nel libro, non ha corrisposto altrettanta attività negli anni successivi. Oltre a quello nazionale, il Codice prevede esplicitamente altresì l'istituzione degli Osservatori regionali; tuttavia, il D.M. 25 settembre 2008 fa riferimento alle strutture regionali e locali deputate a fornire dati all'Osservatorio, riconoscendo, di fatto, l'importanza di una rete di strutture articolata anche a livello locale. Ciò ha consentito alla Regione Veneto, a titolo di esempio, di istituire la Rete degli Osservatori locali per il Paesaggio, di cui fanno parte gli Osservatori sperimentali e tutti gli altri Osservatori locali previa sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa, dando vita al modello probabilmente più istituzionalmente strutturato a scala regionale, sulla cui scia si sono inserite recentemente altre Regioni. L'intera operazione è avvenuta a valle della modifica della Legge urbanistica regionale (L.R. 11/2004) con la L.R. 10/2011 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio" che ha introdotto un Titolo specifico. A questo modello se ne affiancano o contrappongono altri, a cominciare da quello piemontese di più lunga storia, di matrice accademica legata all'esperienza UNISCAPE, la Rete europea di Università per l'attuazione della Convenzione, creata a Firenze nel 2008. Altri Osservatori sono legati ai Piani Paesaggistici regionali ed altri ancora sono di origine più o meno spontanea e legata ad istanze locali di carattere soprattutto partecipativo.

La chiave di lettura o il termine di paragone per comprendere la gamma di posizioni anche antagonistiche presenti nel panorama nazionale, può essere individuata nel ruolo degli Enti locali in riferimento agli Osservatori, che va dall'essere soggetto istituzionalmente protagonista rispetto agli altri attori coinvolti, come nel caso veneto, fino all'opposto, vale a dire di essere sostanzialmente esterni e talvolta controparte rispetto ai soggetti promotori, come per certi versi nel caso piemontese e di altre realtà locali. Si sta ultimamente delineando una terza via, legata allo sviluppo di istanze spontanee di cittadinanza attiva che trovano nella Convenzione il punto di riferimento culturale e di legittimazione giuridica per la loro azione: si tratta di espressioni di una tendenza o aspirazione ad instaurare una forma di governance, di un rapporto diretto, indipendente quindi dal regime di proprietà pubblica o privata, condiviso, basandosi sul reciproco riconoscimento da parte di ogni soggetto partecipante del ruolo di tutti gli altri coinvolti, e responsabile, rispondente quindi ad una logica di conoscenza adeguata delle dinamiche paesaggistiche. Alla figura generica del cittadino subentra quella dello stakeholder e l'Ente locale entra in gioco alla stregua degli altri soggetti coinvolti perché non si tratta di creare, con l'Osservatorio del Paesaggio, un altro organismo, mettendo in discussione i ruoli e le competenze attuali, bensì di esercitare ognuno le proprie in modo più condiviso e consapevole.

Dal 2014, Il MIBACT ha cercato di dare vita al proprio Osservatorio rimasto sulla carta dal 2004 e, in due incontri alla fine del 2015 e all'inizio del 2016, ha tentato di verificare la "possibilità di sussistenza di un rapporto con gli osservatori regionali e locali", desistendo però poi nei mesi successivi, probabilmente interpretandone i destini come coincidenti con quelli dei Piani Paesaggistici Regionali. È condivisibile quindi la valutazione di Massimo Quaini nel capitolo a sua cura circa la situazione nazionale confusa e caratterizzata dall'assenza di indirizzi generali e dalla varietà dei provvedimenti regionali, tal quanto dell'utilità, comunque, degli Osservatori locali del paesaggio, ma questo giudizio richiede un ulteriore sforzo di approfondimento perché costituisce, ad avviso di chi scrive e sulla base dell'esperienza maturata negli Osservatori regionali e locali, una misura della difficoltà di attecchimento della Convenzione poco indagata nel libro, vale a dire quella dei compiti e dei ruoli che la Convenzione attribuisce a determinati soggetti, primi fra i quali gli Enti locali, così come delle loro capacità di assolverli e interpretarli. In genere, trattando la Convenzione, ci si sofferma sull'interesse suscitato dalle definizioni e dal campo di applicazione, così come sui provvedimenti generali contenuti nell'art. 5 intesi come impegni: al riconoscimento giuridico del paesaggio; a definire e attuare politiche di protezione, gestione ed assetto dei paesaggi; alla partecipazione del pubblico; all'integrazione del paesaggio nelle politiche a risvolto territoriale aventi effetti diretti o indiretti sul Paesaggio.

 

Obblighi, compiti e ruoli della Convenzione

Come opportunamente sottolinea Annalisa Calcagno Maniglio nelle conclusioni del suo intervento, "l'art. 6 della Convenzione, misure specifiche, non ha ancora avuto concreta applicazione, nei cinque punti che lo compongono (A, B, C, D, E), e soprattutto nel punto C, nella individuazione e valutazione dei Paesaggi alla cui trasformazione è interessata la popolazione del luogo". A beneficio dei lettori interessati ai contenuti della Convenzione senza conoscere gli impegni che essa comporta soprattutto a livello locale, precisiamo in sintesi che: la lettera A si riferisce all'opera di sensibilizzazione della popolazione, la B a formazione ed educazione, la C alla identificazione e qualificazione dei paesaggi, la D alla formulazione di obiettivi di qualità paesaggistica per i paesaggi identificati e qualificati e la E agli strumenti di intervento da utilizzare per raggiungere gli scopi con particolare riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica. A meglio illustrare e chiarire tali concetti ai fini della loro attuazione il testo della Convenzione è stato integrato con le note contenute nella citata Raccomandazione CM/Rec(2008)3 alle quali la curatrice dà rilievo nel testo del suo contributo nella misura dovuta alla loro importanza. La locuzione con cui si aprono gli articoli 5 e 6, "Each Party undertakes…" e "Chaque Partie s'engage à…", chiama in causa quelle del soggetto sottoscrittore, ma è chiaro che le responsabilità coinvolte sono molteplici e a tutti i livelli: l'art. 4, Ripartizione delle responsabilità, precisa infatti che ogni parte applica la Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Riguardando direttamente la popolazione coinvolta in una politica paesaggistica, è chiaro però che il primo soggetto pubblico chiamato in causa nei compiti di "sensibilizzazione, formazione/istruzione, identificazione/qualificazione, formulazione di obiettivi di qualità paesaggistica, predisposizione e scelta degli strumenti di attuazione" è l'Ente locale che, a sua volta, può o deve ottenere adeguato supporto dagli altri livelli a seconda delle loro competenze (principio di differenziazione) e capacità (principio di adeguatezza) laddove non riesca a sopperire con i propri mezzi e risorse. Questa circostanza è colta precisamente dalla curatrice del libro nel suo intervento, quando afferma che: "sono assai rare e occasionali le informazioni che mettono le comunità locali in condizioni di svolgere, in modo interessato e consapevole, le funzioni partecipative che le vengono attribuite: cioè di comprendere le relazioni esistenti tra i valori e le risorse culturali, sociali ed economiche del loro ambiente di vita e le azioni di trasformazione e gestione previste nei territori interessati ai nuovi interventi". È ancora più raro che un Ente locale sia in grado autonomamente di svolgere i compiti che gli sono assegnati dalla Convenzione nei confronti dei suoi cittadini, tanto più se in assenza dei meccanismi di sussidiarietà.

In tal senso, compito degli Osservatori dovrebbe essere quello di "costituire e fornire adeguatezza", di colmare le lacune degli Enti locali in termini di risorse umane e finanziarie, e quindi di mettere in condizione amministratori ed amministrati di svolgere a loro volta i propri ruoli, grazie al ricorso ai contributi dei saperi locali e dei saperi esperti multidisciplinari messi a disposizione da professionisti, tecnici e cittadini coinvolti a diverso titolo e quasi sempre su base spontanea e volontaria, in modo da non gravare sui bilanci dell'ente. Poco esplorato, nel libro, è il tema del riconoscimento degli Osservatori del Paesaggio, e quindi della forma e veste giuridica che dovrebbero avere per svolgere i compiti impliciti nella Convenzione. Anche in questo caso, l'esempio veneto è probabilmente il più compiuto: la LR 11/2004 integrata dalla LR 10/2011 prevede infatti, per effetto di un emendamento alla legge finanziaria 2017, che: "Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa" (art. 45 septies, c. 2 quinquies.). Agli osservatori locali quindi, che già hanno una natura giuridica pubblica essendo propaggine della Regione Veneto, si attribuisce la possibilità di darsi forma associativa e di poter gestire quindi fondi di provenienza pubblica e privata. Si tratta di un passo in avanti importante sulla via del riconoscimento della fisionomia specifica e autonoma di questo organismo che tuttavia "incontra difficoltà operative con particolare riferimento alle procedure di accesso alle risorse comunitarie" che sostanzialmente impongono tre prerequisiti: la possibilità di operare come ente appaltante; la capacità economico-finanziaria di far fronte all'anticipo delle spese sostenute in attesa dei rimborsi comunitari e l'idoneità sotto il profilo tecnico-scientifico.

L'eterogeneità della situazione che caratterizza gli Osservatori del Paesaggio in Italia e la sua effervescenza non sono necessariamente indice di confusione o inconcludenza: le loro sorti infatti non sono tanto legate alle formule che adottano quanto dalla presenza e dall'intensità degli aspetti emozionali e motivazionali determinati dal Paesaggio, "capaci di mobilitare risorse ed energie latenti che consentono di realizzare in modo partecipato obiettivi altrimenti irraggiungibili con il solo ricorso ai meccanismi della vita amministrativa e della volontà politica". Da questi semplici cenni all'intreccio di questioni evocate dagli Osservatori del Paesaggio si comprende la rilevanza specifica del tema che merita e necessita di ulteriori approfondimenti.

 

Il Premio europeo del Paesaggio del Consiglio d'Europa

Un contributo alla migliore comprensione degli argomenti finora considerati può essere tratto dall'esperienza del Premio europeo del Paesaggio del Consiglio d'Europa istituito a cadenza biennale in base all'art. 11 della Convenzione. L'argomento è trattato nella prefazione di Maguelonne Déjeant-Pons e ripreso nel libro attraverso una citazione di Roberto Gambino che dimostra l'esigenza di reciproca integrazione delle strategie di conservazione attiva e dei relativi strumenti di pianificazione ed è utile, ai fini del ragionamento complessivo sulla Convenzione, sottolinearne alcuni tratti.

Il primo, generale, consiste nei soggetti referenti la cui attività è suscettibile di riconoscimento, che sono: le collettività locali in grado di dimostrare l'efficacia di una politica o di misure paesaggistiche tali da essere di esempio per altre realtà europee, e le organizzazioni non governative (ONG) per il loro contributo particolarmente significativo. Oggetto e criterio di valutazione, oltre alla partecipazione del pubblico, è l'espressione concreta di un progetto di protezione, gestione e pianificazione del Paesaggio, rappresentata da una realizzazione compiuta e fruibile dal pubblico da almeno tre anni: non si basa quindi solamente sugli aspetti intrinseci di un progetto o di una politica paesaggistica, ma ne comprende la verifica tramite gli effetti tangibili in un arco temporale significativo. "Il ruolo del progetto, insieme con la sua gestione, rappresenta il contributo scientifico, tecnico e professionale ad un processo decisionale che interessa a diverso titolo tutti i soggetti coinvolti": il territorio non è quindi un oggetto da plasmare o disegnare per ottenere degli effetti paesaggistici bensì un soggetto attivo con il proprio ruolo paesaggistico.

Il secondo, specifico, riguarda la gestione del Premio in Italia. Il referente unico del Consiglio d'Europa, a differenza di altri Stati membri, è il MIBACT che provvede ad organizzare l'evento dal bando, alla selezione dei candidati fino all'individuazione del soggetto vincitore nazionale da proporre al Consiglio d'Europa per la partecipazione al Premio europeo. Nelle quattro edizioni finora tenute, l'Italia ha conseguito il 1° Premio nella Sessione 2010-2011 con il Progetto Carbonia, la machine paysage. Comité joint de la Commune de Carbonia, Ville de Carbonia relativo ad un paesaggio urbano e minerario modernista del XX secolo in una prospettiva di sviluppo sostenibile, ed una Menzione speciale per il: "Rafforzamento della democrazia" nella Sessione 2012-2013 con il progetto "La rinascita della Regione dell'Alto-Belice corleonese per il recupero di terre confiscate alle cosche mafiose", conferita a LIBERA, Associazioni, nomi e cifre contro le mafie.

Si tratta di un argomento importante per altri aspetti da sottolineare in questa sede. Il primo, a questo punto scontato ma comunque meritevole di citazione, è che il Premio applica un concetto di Paesaggio non circoscritto ai beni paesaggistici ma riferito all'intero territorio: il MIBACT quindi già esercita le proprie prerogative di referente del Consiglio d'Europa in un campo che travalica i limiti dei compiti d'ufficio istituzionali in precedenza seguiti. Inoltre, deve essere colta la circostanza che il Premio, con i suoi risultati nelle 4 sessioni fino ad allora svolte, ha costituito la materia ed i contenuti esclusivi per celebrare a Roma presso la sede del MIBACT la Prima Giornata Nazionale del Paesaggio del 14 marzo 2017. Il terzo risultato del Premio, importante quanto inatteso rispetto agli stessi canoni e criteri della Convenzione, consiste nell'aver fatto emergere una realtà spontanea e creativa a livello locale espressa in termini soprattutto partecipativi e di cittadinanza attiva, rappresentata dall'alto numero di progetti proposti all'attenzione della Giuria.

 

L'attuazione spontanea della Convenzione in Italia

Gli stessi protagonisti del progetto di rinascita dell'Alto-Belice corleonese si sono dichiarati stupiti e increduli del fatto che il loro fosse stato interpretato e premiato come tale, come progetto, appunto, pur non avendo le caratteristiche consuetudinarie che accompagnano tale concetto: l'attuazione della Convenzione era avvenuta in modo non consapevole e volontario bensì spontaneamente attraverso il ripristino di regole democratiche nel rapporto tra una comunità ed il proprio habitat condiviso e interpretato come bene comune contrapposto ai criteri del bene proprio tipici della logica mafiosa: un caso quindi di progetto immanente all'attività ed endogeno nella popolazione protagonista. Al di là di questo caso in cui è molto alta e quindi comprensibilmente rara la componente motivazionale che spinge i cittadini a prendersi cura del proprio habitat sfidando il potere delle mafie, esiste una dimensione paesaggistica comunque emozionale nella cittadinanza anche in condizioni di maggiore quanto relativa normalità, che sfugge alla logica dell'ordinaria vita amministrativa di una comunità a conferma di un concetto di base espresso nel libro dalla curatrice e che consiste nella ricerca di "poter instaurare un rapporto più consapevole con le nuove azioni previste, valutandole in rapporto alle necessità dei luoghi in cui vivono. La partecipazione, quindi, non può più essere intesa in termini solamente associativi di individui, di comunità di persone che si aggregano per effetto di un progetto: la componente emozionale esprime piuttosto l'attitudine a costituire un soggetto collettivo in rapporto diretto, condiviso e auspicabilmente responsabile con il territorio fino a comprenderlo in sé, al punto che il singolo cittadino si senta coerente al proprio habitat": si tratta quindi di comprensione scientifica e oggettiva del Paesaggio nell'accezione, per usare l'espressione usata da Jeanne Martinet di "apprensione del Paesaggio" da parte dei soggetti coinvolti che in questo modo ne diventano parte.

 

Paesaggio e Progetto

Ruolo della Scienza del Paesaggio nel Paesaggio e partecipazione al Paesaggio da parte dei soggetti che ne fanno parte sono i termini che la Convenzione pone al centro del rapporto tra Paesaggio e Progetto, sviluppato diffusamente e in modo diretto o indiretto soprattutto nella seconda parte del libro insieme con il tema della formazione professionale in sua funzione. Scienza del Paesaggio specifica che secondo Enrico Falqui si traduce in un: "approccio Paesaggistico al Progetto" che non necessita di un apparato tecnico-normativo autonomo essendo: "un germe da inserire nelle pratiche progettuali correnti" (Paolo Castelnovi). L'approccio paesaggistico, continua Falqui, è il "lievito" di un nuovo schema di progetto senza il quale il paesaggio non viene percepito e non diventa "valore" in cui si riconosce la comunità. Il ruolo che l'attuazione della Convenzione ha avuto in Italia secondo Roberto Gambino è stato di: "evidenziare l'esigenza crescente di reciproca integrazione delle strategie di conservazione attiva e dei relativi strumenti di pianificazione in funzione di una loro maggiore efficacia, riscoprendo le radici della dimensione progettuale del Paesaggio".

Il punto di vista dell'Architettura è espresso da Juan Manuel Palerm Salazar mentre Gabriele Paolinelli tratta uno dei temi cardine della Convenzione, vale a dire l'integrazione del Paesaggio nelle politiche che su di esso hanno influenze dirette e indirette. Le riflessioni vertono su "natura e ruolo del progetto nella consapevolezza dei propri limiti: il progetto paesaggistico evita la presunzione di pianificare o progettare il Paesaggio, poiché è espressione consapevole della propria inadeguatezza", ma anche della sua capacità "di concorrere alla soluzione di problemi complessi caratterizzati da notevoli criticità ambientali, sociali ed anche economiche", per concludere che c'è bisogno anche di progettare per capire i paesaggi. "Il nodo è il progetto, [secondo Franco Zagari] il far coincidere la concezione del paesaggio con la consapevolezza del progetto [in quanto] paesaggio è progetto", e anche se spesso sono molti gli autori e gli attori che intervengono nel processo progettuale: "l'autorialità sarebbe l'unica ragione in grado di giustificare l'esistenza di un processo inteso in senso classico". Si tratta di una vasta gamma di contributi e punti di vista importanti, ma che in genere sottolineano l'assenza in Italia del recepimento nella pratica dei contenuti dell'art. 6 della Convenzione, con particolare riferimento alla scansione logica: individuazione / qualificazione / definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica / predisposizione degli strumenti per attuarla. Rimanendo sul contributo di Franco Zagari, sembra di registrare un voluto scostamento dalla Convenzione con l'affermazione secondo la quale la dimensione etica prende effettivamente significato solo quando assume anche una dimensione estetica. Massimo Venturi Ferriolo, da filosofo, afferma invece, a ragione, che: "La Convenzione europea del Paesaggio rivaluta l'essenza etico-politica del Paesaggio" rappresentata dal rapporto di una comunità con il proprio habitat. Un territorio degradato come le Terre dei Fuochi, negazione e oltraggio dei valori estetici, pone a maggior ragione la centralità dell'etica del territorio. È un imperativo etico della nostra comunità nazionale dedicare la stessa intensità di attenzione, cura ed impegno richiesta da un Sito UNESCO come le Dolomiti al non verificarsi di situazioni come le Terre dei Fuochi con tutti i loro significati. Possiamo aggiungere che i contributi e punti di vista registrati nel libro a proposito di questo tema siano da integrare considerando l'apporto proveniente dall'esperienza spontanea di attuazione della Convenzione che consente di annoverare un nuovo ruolo del progetto in senso immanente all'attività paesaggistica di interesse generale ed alla sua gestione: ne consegue una collocazione del progettista - figura da intendere in senso lato e plurimo - come ruolo tra ruoli, come soggetto responsabile tra soggetti responsabili.

La formazione professionale nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi considerata all'art. 6 della Convenzione è trattata nella prima e nella seconda parte del libro con particolare riferimento al contributo di Adriana Ghersi che fissa in modo preciso i termini della questione: la figura del paesaggista deve avere prima di tutto una "specifica preparazione per la lettura e l'interpretazione del paesaggio", sulla quale si fondano le azioni di progetto. Il contributo fa il punto dello stato dell'arte della formazione del paesaggista in Europa ed in Italia, della figura professionale che ne scaturisce e del proprio ruolo attuale nella società. Le considerazioni svolte chiariscono la situazione ma andrebbero approfondite "in senso complementare al ruolo del progetto nel divenire collettivo del Paesaggio". Se è generalmente da ritenere indubbia la necessità di una figura professionale specifica nel settore della conoscenza e dell'intervento sul Paesaggio, così come è altrettanto necessaria una figura professionale specifica nel settore della conoscenza e dell'intervento sul territorio, "non altrettanto chiara e condivisa è l'opinione relativa ai loro ruoli reciproci e alle responsabilità nei processi decisionali di interesse pubblico" (come la redazione degli strumenti urbanistici) o di interesse generale (come nel caso degli Osservatori del Paesaggio) che riguardano il Paesaggio ed il Territorio.

 

Conclusioni

I quindici anni trascorsi dalla sottoscrizione della Convenzione europea del Paesaggio alla pubblicazione del libro costituiscono un periodo di tempo tale da consentire di verificarne i concetti chiave in modo attendibile, così come di interpretarne, attraverso i riscontri e le reazioni registrati nel frattempo, il grado di assimilazione nel pensiero paesaggistico italiano. Leggendo questo testo ci si accorge che esiste un rapporto di reciproche prospettive tra la Convenzione e l'opera della curatrice (rappresentata dal libro stesso) basato su dinamiche profonde in grado di mantenersi attuali nel corso degli anni. Allo sviluppo di questa dialettica le note fin qui svolte sperano di aver contribuito.

Alberto Cagnato

 

 

 

 

N.d.C. - Alberto Cagnato, urbanista, dagli anni Ottanta si interessa degli effetti territoriali delle politiche comunitarie e, dal 2000, del ruolo della Convenzione europea del Paesaggio. La sua riflessione verte, in particolare, sul concetto di paesaggio nelle dinamiche del pensiero urbanistico così come nelle pratiche professionali partecipate.

N.B. I grassetti nel testo sono nostri.

R.R.

 


© RIPRODUZIONE RISERVATA

02 NOVEMBRE 2018

CITTÀ BENE COMUNE

Ambito di riflessione e dibattito sulla città, il territorio, il paesaggio e la cultura del progetto urbano, paesistico e territoriale

ideato e diretto da
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prodotto dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

in redazione:
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powered by:
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Le conferenze

2017: Salvatore Settis
locandina/presentazione
sintesi video/testo integrale

 

 

Gli incontri

- cultura urbanistica:
 
- cultura paesaggistica:

 

 

Gli autoritratti

2017: Edoardo Salzano
2018: Silvano Tintori

 

 

Le letture

2015: online/pubblicazione
2016: online/pubblicazione
2017: online/pubblicazione
2018:

P. Ceccarelli, De Carlo a Catania: una lezione per i giovani, commento a: A. Leonardi, C. Cantale (a cura di), La gentilezza e la rabbia (Editoriale Agorà, 2017)

A. Cagnato, Il paesaggio e la convenzione disattesa, prima parte del commento a: A. Calcagno Maniglio (a cura di), Per un Paesaggio di qualità (FrancoAngeli 2015)

P. Gabellini, Un nuovo lessico per un nuovo ordine urbano, commento a: F. Indovina, Ordine e disordine nella città contemporanea (FrancoAngeli, 2017)

E. M. Tacchi, Anche quelli interni sono migranti, commento a: M. Colucci, S. Gallo (a cura di), Fare Spazio (Donzelli, 2016)

A. Calcagno Maniglio, Esistono gli specialisti del paesaggio?, commento a: S. Settis, Architettura e democrazia (Einaudi, 2017)

R. Balzani, Suolo bene comune? Lo sia anche il linguaggio, commento a: M. Casa, P. Pileri, Il suolo sopra tutto (Altreconomia, 2017)

A. Clementi, Un nuovo paesaggio urbano open scale, commento a: C. Ratti, La città di domani (con M. Claudel, Einaudi, 2017)

L. Meneghetti, Stare con Settis ricordando Cederna, replica alla posizione di Marco Romano e Francesco Ventura

C. Bianchetti, Lo spazio in cui ci si rende visibili e la cerbiatta di Cuarón, commento a: C. Olmo, Città e democrazia (Donzelli, 2018)

F. Ventura, Sapere tecnico e etica della polis, commento a: S. Settis, Architettura e democrazia (Einaudi, 2017)

P. Pileri, L'urbanistica deve parlare a tutti, commento a: Anna Marson (a cura di), La struttura del paesaggio (Laterza, 2016)

F. Indovina, Non tutte le colpe sono dell'urbanistica, commento a: I. Agostini, E. Scandurra, Miserie e splendori dell'urbanistica (DeriveApprodi, 2018)

M. Balbo, Disordine? Il problema è la disuguaglianza, commento a: F. Indovina, Ordine e disordine nella città contemporanea (FrancoAngeli, 2017)

R. Milani, Viaggiare, guardare, capire città e paesaggi, commento a: C. de Seta, L'arte del viaggio (Rizzoli, 2016)

F. Gastaldi, Un governo del territorio per il Veneto?, commento a: M. Savino, Governare il territorio in Veneto (Cleup, 2017)

G. Nuvolati, Tecnologia (e politica) per migliorare il mondo, commento a: C. Ratti, La città di domani (con M. Claudel, Einaudi, 2017)

F. Mancuso, Città come memoria contro la barbarie, commento a: A. Zevi, Monumenti per difetto (Donzelli, 2014)

M. Morandi, Per una Venezia di nuovo vissuta, commento a: F. Mancuso, Venezia è una città (Corte del Fontego, 2016)

R. Pavia, Leggere le connessioni per capire il pianeta, commento a: P. Khanna, Connectography (Fazi, 2016)

G. Consonni, In Italia c'è una questione urbanistica?, commento a: I. Agostini, E. Scandurra, Miserie e splendori dell'urbanistica (DeriveApprodi, 2018)

M. Romano, Memoria e bellezza sotto i cieli d'Europa, commento a: S. Settis, Cieli d'Europa (Utet, 2017)

V. Biondi, La nuova crisi urbana negli USA, commento a: R. Florida, The New Urban Crisis (Basic Books, 2017)

P. Colarossi, Per un ritorno al disegno della città, commento a: R. Cassetti, La città compatta (Gangemi, 2012, rist. 2015)

A. Clementi, In cerca di innovazione smart, commento a: C. Morandi, A. Rolando, S. Di Vita, From Smart Cities to Smart Region (Springer, 2016)

P. Pucci, La giustizia si fa (anche) con i trasporti, commento a: K. Martens, Transport Justice. Designing fair transportation systems, (Routledge, 2017)

E. Trusiani, Ritrovare Mogadiscio, commento a: N. Hagi Scikei, Exploring the old stone town of Mogadishu (Cambridge Scholars Publishing, 2017)

A. Villani, Post-metropoli: quale governo?, commento a: A. Balducci, V. Fedeli, F. Curci, Oltre la metropoli (Guerini, 2017)

R. Cuda, Le magnifiche sorti del trasporto su gomma, commento a: M. Ponti, Sola andata (Egea 2017)

F. Oliva, Città e urbanistica tra storia e futuro, commento a: C. de Seta, La civiltà architettonica in Italia dal 1945 a oggi (Longanesi, 2017) e La città, da Babilonia alla smart city (Rizzoli, 2017)

J. Gardella, Attenzione al clima e alla qualità dei paesaggi, commento a: M. Bovati, Il clima come fondamento del progetto (Marinotti, 2017)

R. Bedosti, A cosa serve oggi pianificare, commento a: I. Agostini, Consumo di luogo (Pendragon, 2017)

M. Aprile, Disegno, progetto e anima dei luoghi, commento a: A. Torricelli, Quadri per Milano (LetteraVentidue, 2017)

A. Balducci, Studio, esperienza e costruzione del futuro, commento a: G. Martinotti, Sei lezioni sulla città (Feltrinelli, 2017)

P. C. Palermo, Il futuro di un Paese alla deriva, riflessione sul pensiero di Carlo Donolo

G. Consonni, Coscienza dei contesti come prospettiva civile, commento a: A. Carandini, La forza del contesto (Laterza, 2017)

P. Ceccarelli, Rappresentare per conoscere e governare, commento a: P. M. Guerrieri, Maps of Delhi (Niyogi Books, 2017)

R. Capurro, La cultura per la vitalità dei luoghi urbani, riflessione a partire da: G. Consonni, Urbanità e bellezza (Solfanelli, 2017)

L. Ciacci, Il cinema per raccontare luoghi e città, commento a: O. Iarussi, Andare per i luoghi del cinema (il Mulino, 2017)

M. Ruzzenenti, I numeri della criminalità ambientale, commento a: Ecomafie 2017 (Ed. Ambiente, 2017)

W. Tocci, I sentieri interrotti di Roma Capitale, postfazione di G. Caudo (a cura di), Roma Altrimenti (2017)

A. Barbanente, Paesaggio: la ricerca di un terreno comune, commento a: A. Marson (a cura di), La struttura del paesaggio (Laterza, 2016)

F. Ventura, Su "La struttura del Paesaggio", commento a: A. Marson (a cura di), La struttura del paesaggio (Laterza, 2016)

V. Pujia, Casa di proprietà: sogno, chimera o incubo?, commento a: Le famiglie e la casa (Nomisma, 2016)

R. Riboldazzi, Che cos'è Città Bene Comune. Ambiti, potenzialità e limiti di un'attività culturale

 

 

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